La normativa inerente il biossido di zolfo è il D.M. 60 del 2 aprile 2000 e prevede:
a) un valore limite orario per la protezione della salute umana di 350 μg/m3 da non superare più di 24 volte l’anno) (media oraria),
b) un valore limite orario per la protezione della salute umana pari a 125 μg/m3 da non superare più di 3 volte l’anno (media giornaliera),
c) un valore limite per la protezione degli ecosistemi pari a 20 μg/m3 (media anno civile e inverno).
La verifica del rispetto dei limiti di legge di cui ai punti b) e c) mediante l’impiego di campionatori passivi è possibile; per il punto a) è possibile una stima con metodi di natura probabilistica.